Art. 26 — Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo

1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno il primo giorno di ciascun anno finanziario. Il contributo di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 25, per l'anno finanziario in questione, scadra' ad una data da stabilirsi da parte del Consiglio. 2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio con voto speciale. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale. 3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote un interesse al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi, oppure al tasso commerciale per un prestito contratto a norma dell'articolo 8, a seconda del caso. 4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtu' del presente accordo.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art26 · fonte del testo

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