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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati
Legge 25 luglio 1988, n. 318
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987
- Aggiornato al
- 6 agosto 1988
- Articoli
- 67
- Versioni storiche
- 71
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo…
- Art. 2Ai fini del presente accordo si intende per: (1) "Gomma naturale": l'elastomero non…
- Art. 3, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale 1…
- Art. 4dell'Organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire: (a) esportatori, e…
- Art. 5di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i…
- Art. 6del Consiglio internazionale della gomma naturale 1. La massima autorita'…
- Art. 7e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede…
- Art. 8dei poteri 1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi comitato istituito…
- Art. 9con altre organizzazioni 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene…
- Art. 10di osservatori Il Consiglio puo' invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi…
- Art. 11e vicepresidente 1. Il consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente. 2…
- Art. 12esecutivo, direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale 1. Con il voto…
- Art. 13Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. Ai fini…
- Art. 14dei voti 1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un…
- Art. 15di voto 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di…
- Art. 16In una riunione del Consiglio il quorum e' determinato dalla presenza della maggioranza…
- Art. 17Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a…
- Art. 18di comitati 1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo…
- Art. 19di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore…
- Art. 20ed immunita' 1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare…
- Art. 21' finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono…
- Art. 22di pagamento I pagamenti destinati al bilancio amministrativo o la bilancio della scorta…
- Art. 23dei conti 1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina alcuni revisori per…
- Art. 24del bilancio preventivo amministrativo e valutazione dei contributi 1. Nella prima…
- Art. 25dei contributi al bilancio preventivo amministrativo 1. I contributi al primo bilancio…
- Art. 26della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene…
- Art. 27della scorta stabilizzatrice 1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della…
- Art. 28di contributi al bilancio della scorta 1. Viene apportato un contributo iniziale in…
- Art. 29dei prezzi 1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti…
- Art. 30della scorta stabilizzatrice 1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo…
- Art. 31e revisione della gamma dei prezzi A. Prezzo di riferimento 1. L'esame e la revisione del…
- Art. 32indicatore di mercato 1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla…
- Art. 33delle scorte stabilizzatrici 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del…
- Art. 34delle scorte stabilizzatrici 1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire…
- Art. 35delle scorte stabilizzatrici Il direttore della scorta deve acquisire e mantenere tutte…
- Art. 36o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice 1. In deroga…
- Art. 37' relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Qualora non adempia…
- Art. 38dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione…
- Art. 39stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Qualora il tasso di cambio tra il…
- Art. 40di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della…
- Art. 41con il Fondo comune per i prodotti di base Al momento dell'entrata in funzione del Fondo…
- Art. 42e accesso al mercato 1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare…
- Art. 43provvedimenti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio…
- Art. 44Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che…
- Art. 45e informazioni 1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le…
- Art. 46annuale, stime e studi 1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione…
- Art. 47annuale 1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla…
- Art. 48e responsabilita' generali dei membri 1. Per la durata del presente accordo i membri si…
- Art. 49agli scambi 1. In conformita' della valutazione annuale della situazione mondiale della…
- Art. 50di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale Il Consiglio dovrebbe…
- Art. 51differenziali e riparatori I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno…
- Art. 52dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di…
- Art. 53di lavoro eque I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a…
- Art. 54Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da…
- Art. 55Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che…
- Art. 56Dal 1° maggio al 31 dicembre il presente accordo (illegibile) presso la sede delle…
- Art. 57Il segretario generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente…
- Art. 58, accettazione e approvazione 1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica…
- Art. 59di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o…
- Art. 60in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 23 ottobre 1987 o in…
- Art. 61Puo' aderire al presente accordo il governo di qualsiasi stato. L'adesione e' subordinata…
- Art. 62Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri emendamenti al presente…
- Art. 63Un membro puo' recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in…
- Art. 64Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi…
- Art. 65dei conti in caso di recesso o di esclusione oppure qualora un membro non sia in grado di…
- Art. 66, proroga e risoluzione 1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque…
- Art. 67Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire oggetto di riserve. In…
