Fintanto che godono delle facilitazioni previste dal presente Allegato e se le leggi ed i regolamenti del paese di importazione temporanea lo permettono, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere date in prestito ne' in affitto o utilizzate dietro retribuzione, ne' trasportate fuori dal luogo della esposizione. Esse devono essere riesportate nel piu' breve termine e non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esposizione. Le autorita' doganali possono dilazionare, per ragioni valide, tale periodo nei limiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti del paese di importazione temporanea.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~allegato-art4 · fonte del testo

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