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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1981, che detta norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, con le modificazioni apportate dalla presente legge.
[8]In base all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e' data facolta' al Governo del Re di emanare, entro un quinquennio dalla data della presente legge, per Regio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme integrative e modificative, che occorrono per regolare la materia degli agglomeranti idraulici e delle opere in conglomerato cementizio.
[9]E' pure data facolta' di riunire tutte le disposizioni sulla materia in speciale testo unico di legge, apportando le occorrenti modificazioni per il loro coordinamento.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Giuriati.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
