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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 · Legge 28 agosto 1989, n. 312
- Aggiornato al
- 5 settembre 1989
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 32
- Art. 1CONVENZIONE tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte su reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4FISCALE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita'…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad una residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14PERSONALI 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e…
- Art. 15E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 16E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti…
- Art. 17Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre…
- Art. 18PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 19E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un…
- Art. 20ED APPRENDISTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima…
- Art. 21REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne…
- Art. 22PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 23-DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di…
- Art. 24AMICHEVOLE 1. Quando un residente dello Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 25DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 26DIPLOMATICI E CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 27Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 28IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 29La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente…
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