MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e realizzati da un'impresa dell'altro Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale possono essere tassati nel detto primo Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:

  • a)per quanto concerne le Filippine, il minore importo tra: (i) l'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate nelle Filippine; (ii) la piu' bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili realizzati da un'impresa di uno Stato terzo;
  • b)per quanto concerne l'Italia, il minore importo tra: (i) l'ammontare equivalente all'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate in Italia e; a(ii) l'ammontare equivalente della piu' bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili derivanti da fonti situate nelle Filippine e realizzati da un'impresa di uno Stato terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312~convenzione-art8 · fonte del testo

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