1. A meno che agevolazioni, privilegi ed immunita' supplementari non siano state concesse dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza, o residenti dello Stato di residenza, beneficiano unicamenta dell'immunita' dalla giurisdizione e dell'inviolabilita' personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e dei privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 28. Per quanto riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza e' vincolato dall'obbligo previsto all'articolo 26. Se un procedimerto penale e' intentato contro un tale funzionario consolare, la procedura deve svolgersi, salvo che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da frapporre i minori ostacoli possibili all'esercizio delle funzioni consolari. 2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza ed i membri della loro famiglia, nonche i.membri della famiglia dei funzionari consolari. di cui al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunita' solo nella misura in cui sono loro riconosciuti dallo Stato di residenza. Anche i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza, o che risiedono stabilmente in questo Stato, beneficiano di queste agevolazioni; privilegi ed immunita' solo nella misura in cui vi sono autorizzati da quest'ultimo Stato. Tuttavia lo Stato di residenza e' tenuto ad esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art57 · fonte del testo

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