[1]o residenti permanenti dello Stato di residenza

[2]1 - I funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o risiedono in detto Stato, a meno che non siano stati concessi dallo Stato di residenza agevolazioni, privilegi ed immunita' aggiuntivi, beneficiano dell'immunita' dalla giurisdizione e della inviolabilita' personale soltanto per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonche' dei privilegi previsti al comma 3 dell'articolo 22. Per quanto concerne questi funzionari consolari, lo Stato di residenza osservera' l'obbligo previsto dall'articolo 20. Se procedimenti penali vengono instaurati contro i suddetti funzionari consolari, tali procedimenti dovranno essere condotti in modo tale da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari, eccetto il caso in cui la persona interessata sia agli arresti o detenuta. 2 - Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti nello Stato di residenza ed i membri delle loro famiglie, nonche' i membri delle famiglie degli ufficiali consolari di cui al comma 1 di questo articolo, godono delle agevolazioni, privilegi ed immunita' soltanto in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanentemente in questo Stato, godono allo stesso modo delle agevolazioni, privilegi ed immunita' solo in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. Quest'ultimo comunque esercita la sua giurisdizione su queste persone in maniera tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art73 · fonte del testo

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