e fine dei privilegi e delle immunita' consolari 1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dopo la notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza e dal momento del loro ingresso nel territorio di detto Stato per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2. I componenti della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare con esso conviventi, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita con il paragrafo 1 del presente articolo; quella in cui sono divenuti membri di tale famiglia o di detto personale privato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita' nonche' quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che le sia stato concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano nel momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che, se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' sussistono fino al momento della partenza. 4. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata. 5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art33 · fonte del testo

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