ai privilegi ed alle immunita' 1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti alla presente Convenzione. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare intenta una procedura in una materia per la quale beneficia dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 27, esso non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art29 · fonte del testo

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