1. Ogni Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo, oppure all'atto di aderirvi, oppure ad ogni momento successivo, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale, che l'Accordo diviene applicabile in tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di esso assicura le relazioni internazionali. L'Accordo diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto questa notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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