1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sara' applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile. Il presente Accordo sara' applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non e' ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore. 2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile, potra', conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art14 · fonte del testo

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