1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento. 2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art7 · fonte del testo

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