1. Ciascuna Parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro Stato nei porti sottoposti alla propria sovranita' o autorita', per quanto riguarda il libero accesso al porto, la sua utilizzazione ed il pieno godimento degli impianti esistenti per la navigazione, le riparazioni ed i rifornimenti, nonche' per le operazioni commerciali che essa pone a disposizione delle navi, delle loro merci e dei loro passeggeri. L'eguaglianza di trattamento cosi' stabilita si estende alle facilitazioni di ogni specie quali assegnazione di posti di ormeggio, di installazioni di carico e scarico, come pure a diritti e tasse di ogni genere percepiti in nome e per conto dello Stato, di Autorita' pubbliche, concessionari o enti di ogni genere. 2. Il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita saranno accordati alle navi di ciascuna Parte contraente per quanto concerne il diritto di trasportare carichi di ogni genere che possano essere imbarcati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte. 3. Le navi di ciascuna Parte contraente alla pari delle navi dell'altra Parte possono scaricare parte del loro carico e dei loro passeggeri provenienti dall'estero, in tutti i porti dell'altra Parte aperti alla navigazione ed al commercio estero sia dello stesso Paese che di altri; dette navi possono pure imbarcare durante lo stesso viaggio, nei vari porti aperti alla navigazione ed al commercio estero, carico e passeggeri purche' diretti all'estero.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art26 · fonte del testo

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