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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 · Legge 25 maggio 1981, n. 307
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2005
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- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o…
- Art. 3Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovra'…
- Art. 4Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente: a) i testamenti redatti…
- Art. 5L'iscrizione dovra' essere effettuata su richiesta del notaio, dell'autorita' pubblica o…
- Art. 6L'iscrizione non e' soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di…
- Art. 7La domanda di iscrizione dovra' contenere le seguenti indicazioni: a) cognome e nome del…
- Art. 8L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore. 2. Dopo la morte del…
- Art. 9I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente…
- Art. 10La presente Convenzione non pregiudica norme che, in ciascuno degli Stati contraenti…
- Art. 11Stato contraente potra' estendere, alle condizioni che stabilira', il sistema di…
- Art. 12La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 13Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 14Ciascuno Stato contraente. puo', all'atto della firma, o del de. posito del suo strumento…
- Art. 15e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
- Art. 16La presente Convenzione restera' in vigore senza limite di tempo. 2. Ciascuno Stato…
- Art. 17Segretario generale del Consjglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e…
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