1. L'iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore. 2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell'atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potra' ottenere le informazioni di cui all'articolo 7. 3. Se il testamento e' stato redatto da due o piu' persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art8 · fonte del testo

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