• 1)L'organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
  • a)Dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffe' nel mondo; e
  • b)Qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
  • 2)Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
  • 3)Qualora un Membro non fornisca, o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'organizzazione, puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre al riguardo, una assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie.
  • 4)A completamento dalle disposizioni previste al paragrafo 3) del presente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del Consiglio, di disporre il rilascio di marche o altre autorizzazioni di esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art53 · fonte del testo

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