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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990 · Legge 26 luglio 1993, n. 306
- Aggiornato al
- 19 agosto 1993
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI…
- Art. 2Stato contraente riconosce, senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, ai…
- Art. 3i libretti sono redatti secondo il modello annesso alla Convenzione istitutiva di un…
- Art. 4il funzionario di Stato civile di uno degli Stati Contraenti redige un atto di stato…
- Art. 5L'autorita' alla quale viene presentato un libretto puo' in caso di dubbio relativo alla…
- Art. 6fini dell'attuazione della presente Convenzione, sono assimilati ai cittadini di uno…
- Art. 7Ciascun Stato contraente, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione…
- Art. 8presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 9La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a…
- Art. 10Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile, delle Comunita' Europee o…
- Art. 11Stato contraente potra', all'atto della firma, della ratifica prevista all'articolo 8 o…
- Art. 12Ogni Stato all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o…
- Art. 13La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte…
- Art. 14Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione…
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