Art. 11 (Convenzione)
Stato contraente potra', all'atto della firma, della ratifica prevista all'articolo 8 o dell'adesione, dichiarare che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti:
- a)non previsti dalla sua legislazione interna oppure
- b)il cui contenuto e' contrario al suo ordine pubblico.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
