° Diritto di intervento 1. - Nel caso di fondati sospetti del realizzarsi di taluno dei fatti previsti nell'art. 2, ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di la' del limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra imbarcazione o galleggiante che alzino bandiera dell'altra Parte o che ne abbiano comunque la nazionalita'. Restano fermi i poteri di polizia attribuiti da ciascun ordinamento sulle navi battenti la bandiera nazionale. 2. - Nell'esercizio di questa competenza, le navi da guerra o le aeronavi militari o altre navi o aeronavi a tal fine debitamente autorizzate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello Stato di una delle Parti, potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave, verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo e, se permangono i fondati sospetti, visitare la nave stessa, procedere al sequestro della droga ed all'arresto delle persone coinvolte e, se occorre, condurre la nave al porto idoneo piu' vicino, informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo - lo Stato di cui la nave batte bandiera o di cui abbia comunque la nazionalita'. 3. - Detta competenza sara' esercitata in conformita' con le norme generali del diritto internazionale. 4. - Quando una misura e' adottata in applicazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessita' di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato. In ogni caso, ove l'intervento sia avvenuto senza che ricorressero motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione, la Parte che l'ha portata a termine puo' essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni, salvo che sia stato effettuato ad istanza dello Stato di bandiera. 5. - Nel caso di contenzioso relativo al riconoscimento della responsabilita' per le eventuali perdite e danni a seguito degli interventi indicati ai punti 1. e 2., nonche' alla misura del loro indennizzo, ciascuna delle due Parti riconosce la competenza della Camera Internazionale di Arbitrato di Londra.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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