° Giurisdizione 1. - Ciascuna Parte esercitera' giurisdizione esclusiva in relazione ai fatti commessi nelle proprie acque territoriali, zone o porti franchi, anche quando i fatti stessi abbiano avuto inizio o debbano concludersi nell'altro Stato. Nel caso di diversa estensione delle acque territoriali, ai soli fini del presente Accordo, il limite delle acque territoriali di ciascuna Parte corrisponde alla misura massima prevista dalla legislazione di una di esse. 2. - In relazione ai fatti elencati nell'art. 2. e commessi fuori dalle acque territoriali di uno degli Stati, esercitera' giurisdizione preferenziale quello Stato sotto la cui bandiera si trovi la nave a bordo della quale o mediante la quale e' stato commesso il reato.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art4 · fonte del testo

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