° Reato 1. - Ciascuna Parte contraente classifichera' e punira' come reato i fatti commessi a bordo di navi o a mezzo di qualunque altra imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di applicazione di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti. 2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il mancato compimento del reato per cause indipendenti dalla volonta' dell'agente, il concorso e il favoreggiamento.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art2 · fonte del testo

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