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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo
Legge 18 maggio 1973, n. 304
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969
- Aggiornato al
- 18 giugno 1973
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli…
- Art. 2Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come…
- Art. 3Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sara' superiore ad un anno, puo'…
- Art. 4La persona collocata alla pari non dovra' avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di…
- Art. 5La persona collocata alla pari sara' munita di un certificato medico, rilasciato non…
- Art. 6I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonche' i diritti ed i doveri…
- Art. 7L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la…
- Art. 8La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa…
- Art. 9La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni…
- Art. 10Ogni Parte contraente determina, elencandole all'allegato I al presente Accordo, le…
- Art. 11Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non…
- Art. 12L'autorita' competente di ogni Parte contraente indichera' le organizzazioni pubbliche e…
- Art. 13Ciascuna Parte contraente presentera' ogni 5 anni, al Segretario Generale del Consiglio…
- Art. 14Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che…
- Art. 15Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri…
- Art. 16Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio…
- Art. 17Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 18Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 19Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 20Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente…
- Art. 21Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
- Art. 22Il Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante. IN FEDE DI…
