1. La persona collocata alla pari riceve vitto ed alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale. 2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verra' accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro. 3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilita' di partecipare alle funzioni della propria religione. 4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicita' verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari