1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I, in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10. 2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 verra' indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indichera' la data a partire dalla quale avra' efficacia.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art19 · fonte del testo

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