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Miscellanea
Protocollo 4
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996 · Legge 2 agosto 1999, n. 302
- Aggiornato al
- 1 settembre 1999
- Articoli
- 44
- Versioni storiche
- 166
- Art. 1PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI…
- Art. 2d'origine Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli…
- Art. 3bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del…
- Art. 4con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia 1. In deroga all'articolo 2…
- Art. 5della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2…
- Art. 6totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2…
- Art. 7sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non…
- Art. 8o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni…
- Art. 9' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per…
- Art. 10, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono…
- Art. 11Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 dei sistema armonizzato, sono…
- Art. 12neutri Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o del…
- Art. 13della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II relative all'acquisizione dei…
- Art. 14delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dal Marocco verso un altro…
- Art. 15diretto Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai…
- Art. 16I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e…
- Art. 17di circolazione EUR Il carattere originario dei prodotti, ai sensi de presente…
- Art. 18procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 1. Il certificato EUR. 1…
- Art. 19a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 1. In deroga all'articolo 18…
- Art. 20di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 1. in caso di furto, perdita o…
- Art. 21dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR. 1 con uno o piu'…
- Art. 22semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del…
- Art. 23informativa e dichiarazione 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di…
- Art. 24' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ha una…
- Art. 25della prova d'origine 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 sono presentati…
- Art. 26con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni…
- Art. 27su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi…
- Art. 28dalla prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che…
- Art. 29delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta…
- Art. 30ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano…
- Art. 31espressi in ecu. 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti…
- Art. 32dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorita' doganali degli Stati membri e del…
- Art. 33dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 delle dichiarazioni su fattura e delle…
- Art. 34delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui…
- Art. 35Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento…
- Art. 36franche 1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare…
- Art. 37del protocollo 1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non…
- Art. 38particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli…
- Art. 39del protocollo Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta di…
- Art. 40di cooperazione doganale 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato…
- Art. 41Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
- Art. 42del protocollo La Comunita' e il Marocco prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le…
- Art. 43con l'Algeria e la Tunisia Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la…
- Art. 44in transito o in deposito Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci…
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