[1]1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:

  • a)un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  • b)l'esportatore ha venduto i prodotti o il ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;
  • c)i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  • d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

[2]2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

[3]3. Il paragrafo i si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art16 · fonte del testo

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