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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994 · Legge 5 luglio 1995, n. 302
- Aggiornato al
- 25 luglio 1995
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'…
- Art. 2- PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Entrambe le Parti Contraenti…
- Art. 3- TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Entrambe le Parti…
- Art. 4- RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti…
- Art. 5- NAZIONALIZZAZIONE, ESPROPRI E MISURE EQUIVALENTI 1. Gli investimenti cui si riferisce…
- Art. 6- RIMPATRIO DEI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli…
- Art. 7- SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia…
- Art. 8- MODALITA' DI TRASFERIMENTO 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno…
- Art. 9- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie…
- Art. 10- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra le Parti…
- Art. 11- RELAZIONI TRA I GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. 12- APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE 1. Qualora una questione sia regolata sia dal…
- Art. 13- ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti…
- Art. 14- DURATA E SCADENZA 1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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