- MODALITA' DI TRASFERIMENTO 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno avere luogo senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi una volta assolti tutti gli obblighi fiscali, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio ufficiale vigente alla data in cui l'investitore ne faccia richiesta, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 5 paragrafo 3 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si considereranno assolti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale l'investimento e' stato realizzato.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art8 · fonte del testo

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