Articolo G - Restrizioni. 1 I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una societa' democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume. 2 Le restrizioni apportate, in virtu' della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono esser applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previsti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-v-artg · fonte del testo

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