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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 · Legge 7 gennaio 1992, n. 30
- Aggiornato al
- 27 gennaio 1992
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA PROMOZIONE E…
- Art. 2e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio…
- Art. 4Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire danni o perdite…
- Art. 5o Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti ed i…
- Art. 6Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo…
- Art. 7Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia proceduto, a favore di un suo…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9delle controversie in materia di risarcimento tra investitori e Parti Contraenti 1. Le…
- Art. 10tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative…
- Art. 11fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente…
- Art. 12di altre norme Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore dopo 30…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni, e…
Altre partizioni dell’atto
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