ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Polonia (qui di seguito denominate Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Stati e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e a sviluppare i rapporti economici fra le due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, legato ad una attivita' economica, dal 1o Luglio 1986, da un investitore di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di tale Parte Contraente. Senza limitare la generalita' di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' qualsiasi altro diritto di proprieta' in in rem, ipoteche, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
  • b)azioni, quote di partecipazioni e obbligazioni societarie o altri tipi di partecipazione in Societa';
  • c)diritti su somme di denaro investite o qualsiasi altro diritto per gli impegni aventi un valore economico relativi all'investimento;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e good- will;
  • e)qualsiasi diritto conferito per legge e qualsiasi provvedimento amministrativo comprese licenze e concessioni aventi valore economico necessari per lo svolgimento di una attivita' economica qualora previsti dalla legge; 2. Per "investire" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato e la residenza ai sensi della normativa di quest'ultimo, residenza che per la Parte italiana e' quella valutaria. 4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede in una delle Parti Contraenti in conformita' alle leggi nazionali e da queste riconosciuta quale persona giuridica, come Enti pubblici economici, societa' di persone e di capitali di diritto pubblico o privato e stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties od altri ricavi correnti. 6. Per territorio si intende la zona compresa entro i confini terrestri e anche le zone marittime, il suolo e il sottosuolo marino sui quali le Parti Contraenti esercitano, in base al diritto internazionale, la sovranita', i diritti economici o di giurisdizione.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art1 · fonte del testo

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