1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concernenti:

  • a)l'organizzazione nazionale o le autorita' nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare da idrocarburi e altre sostanze nocive;
  • b)le autorita' nazionali competenti incaricate, di ricevere le informazioni riguardanti l'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive e di trattare le questioni di assistenza fra le Parti:
  • c)i nuovi metodi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive, i nuovi processi per combattere l'inquinamento, e lo sviluppo dei programmi di ricerche in materia. 2. Le Parti che, all'occasione, converranno di scambiarsi direttamente fra loro queste informazioni sono nondimeno tenute a comunicarle al centro regionale. Quest'ultimo ne assicura la comunicazione alle altre Parti e, con riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi del mar Mediterraneo che non sono Parti del presente Protocollo.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~protocollo-art6 · fonte del testo

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