1. Un funzionario od impiegato consolare puo' essere incaricato temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che e' impossibilitato a svolgere la sua attivita' per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzione puo' esercitare la sua attivita' e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare. 2. Se il facente funzione e' un impiegato consolare, esso non puo' godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi piu' ampi di quelli ai quali abbia gia' diritto in base alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art7 · fonte del testo

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