Lo Stato inviante puo', con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella citta' in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o piu' membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione. I funzionari di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunita' ad essi spettanti nella loro qualita' di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art8 · fonte del testo

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