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Impresa
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla navigazione marittima, firmato a Roma il 22 maggio 1973
Legge 7 giugno 1975, n. 295
- Aggiornato al
- 15 luglio 1975
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Le Parti contraenti convengono di astenersi da ogni azione di discriminazione di bandiera…
- Art. 3Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente accordo, le Parti contraenti…
- Art. 4Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di…
- Art. 5Qualora una nave di una delle Parti contraenti si trovi in pericolo o subisca naufragio o…
- Art. 6La nazionalita' delle navi di ciascuna delle Parti contraenti sara' riconosciuta…
- Art. 7Nel caso di entrata forzata di una nave in un porto non saranno considerate operazioni…
- Art. 8Le Parti contraenti, nel quadro delle rispettive legislazioni e regolamenti portuali…
- Art. 9Ciascuna delle parti contraenti riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli…
- Art. 10I marittimi muniti del documento di identita', previsto dall'articolo 9 del presente…
- Art. 11Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sara' consentito, a…
- Art. 12Per quanto concerne la navigazione sul Danubio, le clausole del presente accordo saranno…
- Art. 13Le autorita' giudiziarie di ciascuna delle Parti contraenti non potranno esercitare la…
- Art. 14I rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti…
- Art. 15Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente…
- Art. 16Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica, conformemente alle disposizioni…
