Le autorita' giudiziarie di ciascuna delle Parti contraenti non potranno esercitare la giurisdizione sulle controversie sorte sulle navi dell'altra Parte contraente, durante la navigazione o nei porti, tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio per quanto concerne il servizio a bordo e gli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi di controversie per violazione alle leggi di ordine pubblico in vigore sul territorio delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art13 · fonte del testo

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