I marittimi muniti del documento di identita', previsto dall'articolo 9 del presente accordo, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente, rimanendo nell'ambito della citta' portuale e rispettando i regolamenti ivi vigenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art10 · fonte del testo

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