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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 · Legge 27 ottobre 2003, n. 294
- Aggiornato al
- 4 novembre 2003
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- 12
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1ALLEGATO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori…
- Art. 3nazionale e clausole della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, all'interno…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o esproprio 1.a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno…
- Art. 6di Capitali, Profitti e proventi 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia…
- Art. 8delle controversie fra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che…
- Art. 9delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Le controversie che potrebbero insorgere…
- Art. 10di altre norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da…
- Art. 11in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti…
- Art. 12e scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per 10 anni a partire dalla data in…
Altre partizioni dell’atto
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