[1]ALLEGATO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (qui di seguito denominate Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due paesi, e in particolar modo per quanto concerne gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altre Parte Contraente e riconoscendo che fornire incoraggiamento e reciproca protezione a tali investimenti, sulla base di Accordi Internazionali, contribuira' a stimolare imprese d'affari che incrementeranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, concordano quanto segue:

[3]ARTICOLO 1 Definizioni

[4]Ai fini del Presente Accordo: il termine "investimento" sara' inteso a significare qualsiasi tipo di proprieta' investita prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da parte di una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi, ed i regolamenti di quest'ultima. Qualsiasi alterazione della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non influenzera' il loro carattere di investimento. Senza limitare i concetti di cui sopra, il termine investimento Comprende:

  • a)proprieta' mobile ed immobile e qualsiasi altro diritto "in rea" comprese obbligazioni reali su proprieta' d'altri, nella misura in cui queste possano essere utilizzate per gli investimenti;
  • b)azioni, obbligazioni, titoli, partecipazioni azionarie o qualsiasi altra forma di partecipazioni in societa' associate ad un investimento;
  • c)credito per somme di denaro a pagamenti d'interessi previsti da accordi creditizi ovvero qualsiasi diritto ad obbligazioni, prestazioni o servizi aventi valore economico associato ad un investimento nonche' l'utile reinvestito di cui al paragrafo 5 qui di seguito;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale e intellettuale, know-how, segreti commerciali, denominazioni depositate ed avviamento;
  • e)qualsiasi diritto di natura finanziaria conferito per legge o contratto e qualsiasi tipo di licenza, concessione e franchigia emanata ai sensi delle attuali disposizioni che regolano l'esercizio di attivita' commerciali, ivi comprese la rilevazione, la coltivazione, l'estrazione a lo sfruttamento delle risorse naturali associate ad un investimento.

[5]2. Il termine "investitore" designera' qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che ha effettuato, sta effettuando o intende effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Il termine "persona fisica" designa una persona fisica che deriva il suo status di cittadino di una, delle due Parti Contraenti dalla legislazione applicabile. 4. Il termine "persona giuridica" riferito ad una delle due Parti Contraenti indichera' qualsiasi entita' creata nel territorio di una delle due Parti Contraenti, e riconosciuta come persona giuridica in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale, quali istituti pubblici, societa', compagnie o partnerships, consorzi o associazioni pubbliche, a prescindere dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "proventi" sta a designare gli importi resi ovvero; realizzati ma non ancora resi da un investimento inclusi in particolare, profitti, utili d'interesse; interessi da capitale investito, dividendi, royalties, proventi relativi a servizi tecnici e d'assistenza, utili reinvestiti, utili di capitale e quote varie. 6. Il termine "territorio" designa il territorio compreso entro i confini e le acque territoriali di ogni Parte Contraente ed anche l'area economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende al di fuori dei limiti delle acque territoriali di ciascuna Parte Contraente, su cui esse hanno o potrebbero avere giurisdizione o diritti di sovranita' a scopo di esplorazione, sfruttamento e conservazione di risorse naturali, secondo il diritto internazionale.

Testo vigente dal 4 novembre 2003

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