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Miscellanea
Scambio di lettere 1
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 · Legge 30 luglio 1998, n. 294
- Aggiornato al
- 20 agosto 1998
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1L'Ambasciatore di Svizzera Roma, 22 agosto 1996 Reciproco riconoscimento delle maturita'…
- Art. 2soli fini dell'immatricolazione alle Universita', Politecnici e Istituti di Istruzione…
- Art. 3benefici di cui agli artt. 1) e 2) potranno essere estesi ad altre istituzioni…
- Art. 4Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite…
- Art. 5parte italiana e' disposta a prendere in considerazione eventuali analoghe condizioni che…
- Art. 6) I criteri di scelta e di nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, le…
- Art. 7alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi…
- Art. 8due Parti, nelle more della ratifica legislativa del presente Scambio di Lettere…
Altre partizioni dell’atto
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