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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996
Legge 30 luglio 1998, n. 294
- Aggiornato al
- 20 agosto 1998
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
