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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 · Legge 23 dicembre 2005, n. 291
- Aggiornato al
- 17 gennaio 2006
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- Art. 1CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO…
- Art. 2Cautio judicatum solvi 1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono…
- Art. 3Gratuito patrocinio 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano nel…
- Art. 4Esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti trasmessi in applicazione della presente…
- Art. 5Oggetto dell'assistenza L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e…
- Art. 6Rifiuto dell'assistenza L'assistenza e' rifiutata se la Parte richiesta ritiene che gli…
- Art. 7Trasmissione delle richieste di assistenza Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e…
- Art. 8Lingua di trasmissione Tutti i documenti relativi alla cooperazione sono redatti nella…
- Art. 9Spese relative all'assistenza giudiziaria L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non…
- Art. 10Commissioni rogatorie La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve…
- Art. 11Esecuzione delle commissioni rogatorie 1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel…
- Art. 12Notifica degli atti Gli atti giudiziari ed extragiudiziari da notificare vengono…
- Art. 13Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni…
- Art. 14Comparizione di testimoni e periti 1. Quando e' necessaria la comparizione personale di…
- Art. 15Condizioni richieste In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle…
- Art. 16Competenza Le autorita' giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la…
- Art. 17Documenti da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione La parte che chiede…
- Art. 18Riconoscimento ed esecuzione degli atti autentici 1. Gli atti autentici, in particolare…
- Art. 19Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione I procedimenti per il riconoscimento e…
- Art. 20Scambio di documentazione Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a…
- Art. 21Ratifica ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata conformemente…
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