Competenza Le autorita' giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti:

  • a)se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
  • b)se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attivita' commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attivita';
  • c)se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorita' giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga;
  • d)se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorita' giudiziaria adita;
  • e)in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione;
  • f)in caso di responsabilita' extracontrattuale, se l'evento dannoso si e' verificato nel territorio di detta Parte contraente;
  • g)in caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente;
  • h)in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio;
  • i)se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorita' giudiziaria ha pronunciato la decisione.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art16 · fonte del testo

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