Indice per libri, titoli e capi
Civile
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo Internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato · Legge 23 maggio 1980, n. 291
Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo Internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978
- Aggiornato al
- 3 luglio 1980
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1PROTOCOLLO DEL 7 APRILE 1978 SULLA NUOVA PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO…
- Art. 2Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo sara' Parte dell'Accordo cosi'…
- Art. 3Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo…
- Art. 4Il presente Protocollo sara' aperto alla firma a Madrid, presso il Governo di Spagna, qui…
- Art. 5Se e' richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento…
- Art. 6Ogni Governo non firmatario ammesso ad aderire al presente Protocollo in virtu'…
- Art. 7Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di…
- Art. 8Il presente Protocollo entrera' in vigore definitivamente il 1 gennaio 1979 o in…
- Art. 9Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro…
- Art. 10Se, al 31 dicembre 1979, e' stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di…
- Art. 11Ogni Governo puo', al momento della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica…
- Art. 12Il depositario dell'Accordo avvisera' senza indugio i Governi firmatari e aderenti di…
- Art. 13Ogni riferimento del presente Protocollo ad un Governo e' ritenuto valere per la…
- Art. 14I testi del presente Protocollo in lingua inglese, araba, spagnola, francese e italiana…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Protocollo». torna al corpo dell’atto
