Art. 6 (Protocollo)
Ogni Governo non firmatario ammesso ad aderire al presente Protocollo in virtu' dell'articolo 9 puo' notificare al depositario che si impegna a soddisfare nei piu' brevi termini alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
