[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in Zambia: con riferimento ai redditi per l'anno imponibile che inizia il, o successivamente al, 1 aprile 1971;
  • b)in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio 1971. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;286~art27 · fonte del testo

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