[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito imponibile per i periodi contabili d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali relative alle imposte sul reddito, firmata al Cairo il 26 marzo 1966, cessera' di validita' alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art29 · fonte del testo

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