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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980
Legge 27 aprile 1982, n. 286
- Aggiornato al
- 27 maggio 1982
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1Convezione tra l'Italia e lo Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente…
- Art. 10Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un…
- Art. 12Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13Guadagni di capitale 1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 15Professioni dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli…
- Art. 16Compensi a membri dei Consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni…
- Art. 17Artisti e sportivi Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i…
- Art. 18Pensioni Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20Personale di ricerca e studenti 1. Le remunerazioni che una persona la quale e', o era…
- Art. 21Redditi non espressamente menzionati Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato…
- Art. 22Metodo dell'imputazione 1. a) Allorche' un residente dello Zambia ritrae redditi…
- Art. 23Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettabili…
- Art. 24Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure…
- Art. 25Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 26Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 27Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 28Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato…
