[1]((Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

[2]Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, desiderando regolare sulla base della reciprocita' il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale;

[3]hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

[4]il Presidente della Repubblica Italiana:

[5]S. E. l'On. Giuseppe LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

[6]Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e degli altri Suoi Regni e territori, Capo del Commonwealth, (qui appresso indicata come Sua Maesta'):

[7]per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:

[8]S. E. Sir John Guthrie WARD, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maesta' in Roma, i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:))

[9]Art. I

[10]((Agli effetti della presente Convenzione:

  • 1)Per territorio di una o dell'altra Alta Parte Contraente s'intende:
  • a)riguardo al Regno Unito: l'Inghilterra ed il Galles, la Scozia, l'Irlanda del Nord ed ogni altro territorio al quale la Convenzione venga estesa in conformita' di quanto disposto con l'art. X;
  • b)riguardo alla Repubblica Italiana: l'Italia.
  • 2)La parola "sentenza" designa ogni decisione dell'Autorita' Giudiziaria comunque denominata (sentenza, ordinanza e simili), che stabilisce in modo definitivo i diritti delle parti in causa, anche se soggetta tuttavia a gravame.
  • 3)Le parole "Corte o Tribunale di origine" designano con riferimento a qualsiasi sentenza la Corte o il Tribunale che la ha emanata e le parole "Corte richiesta", la Corte o il Tribunale cui e' rivolta la richiesta per ottenere il riconoscimento o la registrazione o la dichiarazione di efficacia di una sentenza.
  • 4)La parola "soccombente" designa la persona contro la quale e' stata pronunziata la sentenza della Corte o Tribunale di origine e comprende, ove occorra, qualsiasi persona nei confronti della quale tale sentenza e' eseguibile secondo la legge dello Stato della Corte o Tribunale di origine; la parola "vincitore" designa la persona in favore della quale la sentenza e' stata pronunziata, e comprende, ove occorra, qualsiasi altra persona che ha acquistato diritti dalla sentenza.
  • 5)La parola "gravame" designa qualsiasi mezzo per ottenere la riforma o l'annullamento della sentenza e comprende anche l'istanza diretta ad ottenere la rinnovazione del procedimento ed il ricorso per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~arti · fonte del testo

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